Contratti

L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà che si verifica mediante il possesso continuato e ininterrotto di un bene per un determinato periodo di tempo, stabilito dalla legge. Non basta il possesso in buona fede o senza titolo, ma occorre che il possesso sia pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto, per il termine previsto dalla legge. La prova del possesso deve essere in grado di attestare questi requisiti e la continuità del possesso stesso. La giurisprudenza italiana ha trattato l'argomento in numerose sentenze.

Un esempio rilevante è la sentenza n. 13375/2014 della Corte di Cassazione, che affronta la tematica dell'acquisto di proprietà per usucapione. La Corte ha ribadito che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che non si fonda su un titolo, ma sul possesso continuato e ininterrotto. Continua a Leggere

In questo periodo di emergenza sanitaria la chiusura di molte attività e le restrizioni imposte dal Governo hanno causato non pochi problemi di natura economica. Uno dei maggiori problemi riguarda il pagamento del canone di affitto, sia per le abitazioni private che commerciali.

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Molto spesso accade che le tesi di laurea vengano copiate. Tali contraffattori evidentemente ignorano che una tesi di laurea è un’opera protetta dal diritto d’autore, che nessuno può copiare senza il consenso del suo creatore. E ciò vale sia quando  la tesi rimanga nascosta sia quando non venga mai pubblicata o qualora sia reperibile in qualche sito o diventi oggetto di un volume editoriale. Tengo a precisare che non è necessario, per le tesi di laurea, il compimento di formalità particolari (per es.: il deposito alla SIAE, un contratto con un editore, un accordo con il proprio professore): il diritto d’autore nasce non appena l’opera viene realizzata, a prescindere dalle sue successive sorti.

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Un avviso di liquidazione fondato esclusivamente sulle quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'agenzia delle Entrate è nullo. In effetti, un accertamento fondato solo e soltanto su tali valori, in difetto di ulteriori elementi, non può costituire l'unico presupposto della rettifica del valore degli immobili dichiarato in un atto di compravendita con conseguente ricalcolo delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 01.07.2020, n. 13369, afferma che "le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle entrate, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (Cass. n. 25707 del 2015) e che il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI, per aree edificabili del medesimo comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell'immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione (Cfr. Cass. n. 18651 del 2016 e n. 11439 del 2018)".

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L’articolo 65 del Decreto Cura Italia prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L’importo può essere utilizzato, come precisato con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 20 marzo 2020, a partire dal 25 marzo 2020 esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso il codice tributo “6914”, denominato «Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

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