Credito di imposta sugli affitti: matura solo a seguito di regolare versamento (Circ. Agenzia delle Entrate n. 8 del 03.04.2020)

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L’articolo 65 del Decreto Cura Italia prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L’importo può essere utilizzato, come precisato con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 20 marzo 2020, a partire dal 25 marzo 2020 esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso il codice tributo “6914”, denominato «Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

  L’articolo 65 del Decreto espressamente specifica che gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Restano, quindi, esclusi dal credito d’imposta previsto dal Decreto i contratti di locazione di immobili rientranti in altre categorie catastali. La norma sembrerebbe dunque ammettere l’utilizzo del credito di imposta anche nel caso di mancato pagamento del canone di locazione. Tuttavia, l’A.E. con la Circolare n. 8 del 03/04/2020 ha precisato che il predetto credito maturerà solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

 

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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