Compravendita di immobile e valori OMI: accertamento nullo

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Un avviso di liquidazione fondato esclusivamente sulle quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’agenzia delle Entrate è nullo. In effetti, un accertamento fondato solo e soltanto su tali valori, in difetto di ulteriori elementi, non può costituire l’unico presupposto della rettifica del valore degli immobili dichiarato in un atto di compravendita con conseguente ricalcolo delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 01.07.2020, n. 13369, afferma che “le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle entrate, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” (Cass. n. 25707 del 2015) e che il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI, per aree edificabili del medesimo comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione (Cfr. Cass. n. 18651 del 2016 e n. 11439 del 2018)”.

“Con principio, cui va data continuità, si è così ritenuto che “In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, (vedi Cass. n. 21813 del 2018).L’avviso di liquidazione in oggetto impugnato, sottoposto all’attenzione degli Ermellini, è stato, dunque, annullato.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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