Inps e Inail

E' infondata la pretesa contributiva dell'Inps con cui viene ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti ad un socio unico ed amministratore di una s.r.l. per redditi conseguiti dalla società.

Il reddito prodotto da una società di capitali ove il socio non svolta attività lavorativa, non può essere fatto rientrare nella base imponibile contributiva di questi.Continua a Leggere

Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione dell’otto gennaio 2021, n. 149, costituisce un importante arresto in tema di interrelazione tra onere della prova di colui che agisce in giudizio e normativa sui licenziamenti. Il codice civile, infatti, all’art. 2697 statuisce che colui che agisce in giudizio per far valere un proprio diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Nel caso in esame, un lavoratore lamentava l’avvenuto licenziamento in assenza di forma scritta in violazione di quanto statuito dalle norme inderogabili in materia lavoristica, mentre il datore di lavoro produceva una propria missiva contenente la comunicazione del recesso risalente ad una data successiva. Continua a Leggere

Il trib. di Lecce, sez. lavoro, con sent. n. 1958/2020, ha  accolto un ricorso dell'avv. Marina Pierri, annullando un avviso di addebito per contributi dovuti alla gestione separata, a seguito di intervenuta prescrizione quinquennale.

Sulla questione della prescrizione giova riportare i principi affermati in materia dalla Suprema Corte secondo cui " il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determianto reddito ( Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Continua a Leggere

Il socio non lavoratore di una S.r.l. anche se questo fosse amministratore unico e svolgesse un’attività operativa marginale all'interno della

La Corte di Cassazione in più occasioni ha affermato che non si devono restituire le somme indebitamente percepite e richieste dall'Inps nel caso in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente. In un caso deciso dalla Corte di Appello di Napoli veniva accolto l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza che aveva dato ragione ad  un pensionato che chiedeva accertarsi il diritto a non restituire le somme indebitamente percepite e richieste dall’ente previdenziale in relazione ad una prestazione assistenziale (assegno sociale) per superamento dei limiti reddituali.

La Corte di Appello sosteneva che per l’indebito assistenziale valesse la regola generale prevista dal codice civile all’articolo 2033 c.c. e cioè della possibilità di richiedere la restituzione dell’indebito. Continua a Leggere