Gestione commercianti Inps: contributi non dovuti se manca un’abituale attività lavorativa

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E’ infondata la pretesa contributiva dell’Inps con cui viene ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti ad un socio unico ed amministratore di una s.r.l. per redditi conseguiti dalla società.

Il reddito prodotto da una società di capitali ove il socio non svolta attività lavorativa, non può essere fatto rientrare nella base imponibile contributiva di questi.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24966/22, ribadisce quanto già sostenuto dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è consolidato nel ritenere che quando nessuna attività lavorativa viene prestata dal socio in favore della società di capitali, ma questi svolta unicamente compiti di amministratore, l’obbligo contributivo non sussiste.

Si legge nella detta sentenza che “Il principio di diritto, al quale s’intende dare continuità, è del seguente tenore: “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale ( art. 55 del D.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa ( art. 44, lett. E, del D.P.R. n. 917 del 1986).” (cfr. per tutte Cass. n. 21540 del 2019)”.

Deve essere dunque decretata l’inesistenza dell’obbligo contributivo in capo al socio unico ed amministratore di una s.r.l., nel caso in cui quest’ultimo svolga unicamente compiti di amministratore senza svolgere un’abituale attività lavorativa.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza