Codice della Strada

Il verbale di violazione del C.D.S. elevato dal Comando di Polizia Locale di Cavallino per eccesso di velocità è nullo se l'apparecchiatura di misurazione della velocità è solo approvata ma non omologata. Il giudice di Pace di Lecce, con la sentenza n. 2717/2024, ha annullato un verbale elevato dal Comune di Cavallino, per eccesso di velocità, proprio perchè il Comune in questione non ha fornito prova del corretto funzionamento dello strumento elettronico di rilevazione denominato "Photored F17Dr". Continua a Leggere

Il verbale di accertamento e contestazione elevato dal Comune di Cavallino sulla Lecce-Maglie per superamento dei limiti di velocità è illegittimo, quindi, deve essere annullato in assenza di omologazione. La prova dell'omologazione  dello strumento elettronico rilevatore della velocità deve essere fornita dall'Ente Comunale. Quest'ultimo, infatti, convenuto in senso processuale, rimane attore in senso sostanziale e deve, quindi, fornire prova della legittimità del suo operato e della sua pretesa sanzionatoria a seguito di specifiche contestazioni formulate dalla parte ricorrente.Continua a Leggere

Le apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. “In
Le postazioni di controllo della velocità devono essere oltre che segnalate anche ben visibili. Trattasi di due requisiti distinti ed autonomi che devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità dell'accertamento della velocità.
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L'autovelox utilizzato sul tratto di strada Copertino-S. Isidoro, se non omologato, non è idoneo a provare la responsabilità dell'automobilista multato per eccesso di velocità. Con sentenza del G.D.P. di Lecce, la n. 7136/21, un ricorrente difeso dall'Avv. Marina Pierri, riusciva ad ottenere l'annullamento del verbale elevato sul tratto di strada Copertino-S. Isidoro per eccesso di velocità. Continua a Leggere