15 Ott Autovelox Copertino-S. Isidoro: illegittimo per mancanza di omologazione
L’autovelox utilizzato sul tratto di strada Copertino-S. Isidoro, se non omologato, non è idoneo a provare la responsabilità dell’automobilista multato per eccesso di velocità.
Con sentenza del G.D.P. di Lecce, la n. 7136/21, un ricorrente difeso dall’Avv. Marina Pierri, riusciva ad ottenere l’annullamento del verbale elevato sul tratto di strada Copertino-S. Isidoro per eccesso di velocità. Nel caso in esame, il Comune di Nardò, parte resistente costituita, non riusciva a provare l’omologazione dello strumento elettronico di velocità denominato Kria T-Exspped V 2.O.
Quest’ultimo, difatti, risultava essere solo approvato ma non omologato.
Si legge nella sopradetta sentenza del G.D.P. di Lecce che “Aderendo alla costante giurisprudenza di merito, deve ritenersi che omologazione non sia sinonimo di approvazione, trattandosi di due provvedimenti di natura amministrativa tra loro differenti, come, del resto, statuito dall’art. 192, D.P.R. 495/1992 ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che ai commi 2 e 3 rispettivamente le prevedono”.
Si legge ancora che “Stante la differenza tra omologazione ed approvazione e stabilendo l’art. 142, comma 6 D.LGS. 285/1992 che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate […], come precisato dal regolamento” (D.P.R. 495/1992), l’utilizzo di uno strumento solo approvato non consente di ritenere raggiunta la prova della responsabilità del conducente il veicolo di proprietà dell’opponente”.
Il ricorso è stato dunque accolto ed il verbale annullato.
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