Disconoscimento del credito: necessario un avviso di rettifica, escluso l’art. 36 bis del Dpr 1973/600 (Sent. 14/09/2015 n. 3849 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia)

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Qualora l’ufficio intenda disconoscere un credito d’imposta, non può essere esperita la procedura di cui all’art. 36bis del d.P.R. 600/1973, ma è necessaria l’emissione di un motivato avviso di rettifica, in quanto la negazione del credito vantato dal contribuente implica verifiche e valutazioni giuridiche anche in ordine alla validità della dichiarazione dei redditi.

Tale principio è stato ribadito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte non solo in materia di IVA, ma anche i n materia di imposte dirette in quanto “il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica” (Cass. Civ., Sez. VI, 25521/2014). Tale principio è stato richiamato dalla sentenza del 14/09/2015 n. 3849 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 65.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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