Interessi iscritti a ruolo nulli senza la motivazione ( C.T.R. per l’Umbria, sentenza del 18/02/2020 n. 57)

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La cartella di pagamento che attenga esclusivamente alla richiesta d’interessi dovuti all’ente accertatore-creditore, deve obbligatoriamente contenere nella sua motivazione le modalità seguite per il calcolo degli interessi avendo la Cassazione (sent.10481/18) più volte affermato il principio che” la cartella debba essere motivata in modo tale da consentire al debitore di verificare la correttezza del calcolo”(cfr. Cass.24933/16,1554/17,861/09). L’importanza della motivazione è ribadita dai giudici della C.T.R. per l’Umbria che, con sentenza del 18/02/2020 n. 57,  avallano la tesi del contribuente rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate che invece aveva ritenuto corretto il proprio operato. I giudici, al contrario, confermano la sentenza emessa dai giudici di prime cure annullando la cartella notificata al contribuetne in quanto priva di adeguata motivazione.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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