Accertamento a seguito di accesso: nullo senza il rispetto del contraddittorio preventivo ( Cass. del 17.04.2020, n. 7909 )

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Una società contribuente, dopo una verifica fiscale mediante accesso presso la sede della propria attività, riceveva notifica di un avviso di accertamento IRPEG, IRAP, IVA, per l’annualità 2003, con cui Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione costi, indeducibili/indetraibili, per l’acquisto di beni strumentali, che poi non erano stati iscritti in bilancio, tra le immobilizzazioni materiali, sul presupposto che, in mancanza dell’esibizione delle scritture contabili da parte della contribuente, non fosse possibile riscontrare la veridicità dei detti costi e del connesso credito IVA. La società decide di impugnare il predetto avviso con apposito ricorso sostenendo a difesa delle proprie ragioni che in fase amministrativa era stato del tutto pretermesso il contraddittorio tra Amministrazione finanziaria e la società contribuente e che, inoltre, non era stato rispettato il termine dilatorio, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, prima dell’emanazione dell’atto impositivo.

Infatti, il verbale di constatazione era stato redatto lo stesso giorno dell’accesso dei verificatori, i quali si erano recati all’indirizzo di residenza del legale rappresentante della società, (che coincideva con la sede legale della società) e, parlando al citofono condominiale, avevano appreso dalla figlia (minorenne) di costui che il padre (che, secondo la minore, svolgeva attività di commercio all’ingrosso di olii alimentari) era ricoverato all’ospedale. Senza la preventiva richiesta di esibizione delle scritture contabili e senza concedere, alla società, il termine di 60 giorni, il giorno dopo era stato emesso l’avviso di accertamento, fondato su una serie di inammissibili presunzioni, quali la mancanza di presentazione della documentazione contabile, in forza delle quali erano state (ulteriormente) evinte, sempre in via presuntiva, l’inesistenza dei beni strumentali e l’indebita detrazione IVA, su operazioni inesistenti (anch’esse presunte).
La Corte di Cassazione con ordinanza del 17.04.2020, richiamndo anche la sent. della Cass. 15/01/2019, n. 701, confermando la sentenza dei giudici di seconde cure avalla quanto sostenuto dalla società ricorrente annullando l’accertamento. E’necessario, in effetti, tutelare i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso ante tempus, anche nell’ipotesi di tributi armonizzati, senza che ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza invece necessaria per i soli tributi armonizzati ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa.

 

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza