Notifica a mezzo pec: nulla se non proviene dai pubblici registri (CTP di Perugia, sentenza n. 379/19, CTP Taranto n. 401/19)

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In materia di notifiche a mezzo pec, la notifica è viziata ed insanabile se l’indirizzo pec del notificante non proviene dagli elenchi pubblici.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza numero 17346/19, ha affermato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata, se il notificante utilizza il proprio «indirizzo di posta elettronica certificata» non risultante da pubblichi elenchi.

Relativamente alle notifiche tributarie, l’articolo 16-ter del decreto legge 179/2012 recita testualmente: «Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto», ovvero «Ipa». Pertanto, non è valida la notifica effettuata dal’Agenzia delle Entrate-Riscossione laddove provenga da un indirizzo pec diverso da quello contenuto nei pubblici registri. Degna di nota la sentenza della CTP di Perugia, sentenza n. 379/19 depositata in data 26 agosto 2019. Si segnala anche la sentenza n. 401/19 della CTP di Taranto che, in tema di notifiche a mezzo Pec, dispone che l’indirizzo Pec del mittente e del destinatario devono essere presenti nei pubblici elenchi, come richiesto dall’art. 16-ter cit., in difetto il procedimento di notifica è inesistente.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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