Avviso di liquidazione: nullo se manca la motivazione (Corte di Cassazione, sentenza 18.05.2016, n. 10192)

Share

Gli Ermellini, in una recente sentenza, la n. 10192 del 18.05.2016, si sono espressi sulla legittimità o meno dell’atto impositivo, nello specifico un avviso di liquidazione, affetto da difetto di motivazione.

Nel caso in esame in cui si controverteva in materia di “agevolazioni prima casa” i giudici di legittimità, nell’accogliere il ricorso di un contribuente, hanno ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione per difetto di motivazione atteso che l’Ufficio avrebbe dovuto esplicitare il presupposto di fatto (art. 7 della L. n. 212/2000), che avrebbe dovuto giustificare, in diritto, l’attribuzione all’abitazione in oggetto della qualifica di lusso in relazione a quanto disposto dall’art. 5 del citato decreto ministeriale del 2 agosto 1969. Tale oggettiva carenza, così come dedotto dal contribuente, non poteva peraltro essere oggetto d’integrazione in sede processuale.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza