02 Ago Avviso di liquidazione: nullo se manca la motivazione (Corte di Cassazione, sentenza 18.05.2016, n. 10192)
Gli Ermellini, in una recente sentenza, la n. 10192 del 18.05.2016, si sono espressi sulla legittimità o meno dell’atto impositivo, nello specifico un avviso di liquidazione, affetto da difetto di motivazione.
Nel caso in esame in cui si controverteva in materia di “agevolazioni prima casa” i giudici di legittimità, nell’accogliere il ricorso di un contribuente, hanno ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione per difetto di motivazione atteso che l’Ufficio avrebbe dovuto esplicitare il presupposto di fatto (art. 7 della L. n. 212/2000), che avrebbe dovuto giustificare, in diritto, l’attribuzione all’abitazione in oggetto della qualifica di lusso in relazione a quanto disposto dall’art. 5 del citato decreto ministeriale del 2 agosto 1969. Tale oggettiva carenza, così come dedotto dal contribuente, non poteva peraltro essere oggetto d’integrazione in sede processuale.
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