Violazione della segnaletica orizzontale: multa nulla perché generica

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Un automobilista riceveva notifica di un verbale con cui veniva contestata la violazione dell’art. 146 del C.D.S. per mancata osservazione degli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale all’intersezione semaforizzata.

Il G.D.P. di Torino, con la sentenza del 25.11.2019, annullava il verbale impugnato in quanto si limitava ad imputare al ricorrente il mancato rispetto della segnaletica orizzontale, senza precisare nello specifico quale prescrizione della segnaletica orizzontale presente in loco sarebbe stata violata.

Sostiene il G.d.P. di Torino che “Nelle fotografie prodotte in giudizio dalla P.A. si vedono la striscia di arresto, la striscia singola a delimitazione della corsia e la doppia striscia a delimitazione del senso di marcia. Le riprese eseguite dall’apparecchio utilizzato per l’accertamento della condotta contestata non consentono di accertare quale tipo di segnaletica orizzontale non sia stata rispettata. L’art. 201 c. 1 del C.D.S. dispone, infatti, che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione, deve essere notificato al trasgressore. In difetto di estremi precisi e dettagliati della violazione si ritiene di dover accogliere il ricorso ed annullare il verbale impugnato e le  sanzioni”.

Ancora, sostiene il Giudice ” Risulta in ogni caso dalla documentazione prodotta che l’impianto photored  è adibito al controllo elettronico delle infrazioni semaforiche e, pertanto, esclude l’accertamento di altre violazioni.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza