Tassazione delle pensioni tedesche in Italia: deve essere rispettato il Protocollo alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania

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Molti contribuenti italiani, residenti in Italia e percettori di pensioni di fonte tedesca, a causa dell’omessa dichiarazione di tali redditi, si sono visti notificare, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, avvisi di accertamento con cui Agenzia delle Entrate accertava maggiori imposte a titolo di Irpef, Add. Reg e Com, interessi, sanzioni. Ma come devono essere tassate in Italia queste pensioni, per evitare doppie imposizioni?

Orbene, è importante rispettare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania e, nello specifico l’art 19, comma 4 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni. Ai sensi dell’art 19, comma 4 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni, detta pensione non è assoggettata a tassazione nella Repubblica Federale di Germania. Per quanto riguarda la tassazione in ltalia, deve essere osservato il protocollo all’art. 19 (comma 14), lettera e) i). A tal fine viene comunicata la quota esentasse annua determinata secondo il diritto tributario tedesco. Deve essere tassata soltanto la quota imponibile della pensione. L’ammontare annuale lordo della pensione viene decurtato della quota non imponibile certificata dall’Ente tedesco. L’importo cosi calcolato rappresenta la quota imponibile della pensione in base alla legislazione fiscale tedesca.

La pensione tedesca di un cittadino italiano, residente in Italia, deve essere dunque tassata in Italia osservando quanto previsto dalla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, al fine di evitare le doppie imposizioni, tassando soltanto la quota imponibile della pensione.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza