Tarsu: nulla la tariffa senza il regolamento del Consiglio Comunale

Share

Una società aveva ricevuto la notifica di una cartella di pagamento con cui il Comune di Ugento (Le) aveva richiesto il pagamento di una somma a titolo di Tarsu, nel caso specifico si trattava di una tariffa specifica per alberghi e strutture ricettive.

La società in questione decide di impugnare la detta cartella in quanto la tariffa applicata dal Comune di Ugento risultava essere stata applicata dalla Giunta che, tra gli immobili adibiti ad uso lato sensu abitativo aveva creato ulteriori sottocategorie ai fini della determinazione e dell’applicazione di tariffe differenziate, e non dall’apposito regolamento comunale.

Nel caso in esame, il regolamento approvato dal consiglio comunale di Ugento in tema di Tarsu non distingue, ai fini della determinazione delle tariffe, le civili abitazioni dagli alberghi, limitandosi a riproporre pedissequamente la previsione di legge e ad accorpare i relativi immobili in un’unica complessiva categoria fondata sull’uso lato sensu abitativo delle aree e dei locali che vi rientrano.

Ne consegue che la giunta poteva sì concretamente determinare o rideterminare le tariffe, ma non poteva motu proprio, senza invadere le attribuzioni di competenza consiliare e senza che il consiglio comunale modificasse previamente il regolamento della Tarsu, creare, tra gli immobili adibiti ad uso lato sensu abitativo, ulteriori sottocategorie ai fini della determinazione e dell’applicazione di tariffe differenziate.

La cartella impugnata è stata dunque annullata, con conferma delle decisioni prese nei primi due gradi di giudizio dalla Corte di Cassazione, con sentenza dell’11.05.2020, n. 8718.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza