Sospensione licenziamenti Covid 19 e contenzioso

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Nel caso in cui il datore di lavoro proceda ad effettuare dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nel corso del periodo di sospensione si deve ritenere che esso sia nullo in quanto disposto in violazione di una norma di legge e che quindi il lavoratore abbia diritto alla tutela reale ossia la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. n. 300/1970.Si deve tenere presente tuttavia che spetta al lavoratore l’onere di iniziare un contenzioso in quanto la nullità del licenziamento deve necessariamente essere accertata in sede giudiziale.

La eventuale pronuncia giudiziale produrrà i suoi effetti ex tunc, ossia dalla data dell’intimazione del licenziamento.

Nelle more del procedimento giudiziale i lavoratori potranno fare domanda all’Inps per ottenere la Naspi in quanto il rapporto di lavoro risulta comunque cessato involontariamente. L’istituto di previdenza sociale, dopo aver acquisito un parere favorevole all’erogazione della Naspi da parte dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con messaggio 2261 del 1° giugno 2020 ha specificato che saranno accolte tutte le domande di Naspi inoltrate da lavoratori licenziati per le causali di cui all’art. 46 DL Cura Italia e successive modifiche durante il periodo di divieto e nonostante il divieto, con riserva però di ripetere quanto erogato nell’ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale.

Il lavoratore avrà quindi l’onere di comunicare all’INPS l’esito eventualmente favorevole del contenzioso e in tal caso dovrà versate quanto percepito indebitamente. L’INPS ha inoltre previsto che la ripetizione dell’indennità opera anche nel caso in cui, in attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 46 del decreto legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro revochi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con contestuale richiesta per il lavoratore riassunto del trattamento di cassa integrazione salariale. Ciò affinché il lavoratore non finisca per beneficiare di un doppio trattamento economico di sussidio al reddito.

Avv. Antonio Zifaro
Avv. Antonio Zifaro

Iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa dal 12/11/2010.
Oltre 10 anni di esperienza.

Avv. Antonio Zifaro
zifaro@avvocatopierri.it

Iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa dal 12/11/2010. Oltre 10 anni di esperienza.