Socio amministratore NON lavoratore della SRL: non deve pagare i contributi dovuti alla gestione commercianti

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Il socio non lavoratore di una S.r.l. anche se questo fosse amministratore unico e svolgesse un’attività operativa marginale all’interno della S.R.L., non deve corrispondere i contributi Inps dovuti alla gestione commercianti.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 14.02.2020, n. 3829, secondo cui  “Sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019)”.
Ciò conferma l’indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, secondo cui per lo svolgimento di un’attività commerciale, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore in quanto  a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza