Società a ristretta base sociale: il giudice ha l’onere di valutare l’imputazione al socio del reddito presumibilmente ricavato dalla società (Ordinanza Cassazione del 30.03.2021, n. 8730)

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Nella società a ristretta base sociale, data la pregiudizialità dell’accertamento del reddito conseguito dalla società a ristretta base partecipativa rispetto a quello nascente dalla successiva presunzione di distribuzione dell’utile nei confronti dei soci (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33976 del 19/12/2019), non si può procedere all’imputazione del reddito al socio per presunzione.

E’ necessario in effetti valutare le ragioni per le quali le difese del socio non sono idonee a contrastare l’operatività della presunzione medesima. In tal senso la Corte di Cassazione, con l’Ord. Del 30.03.2021, n. 8730).

È ben vero, infatti, che i giudizi di impugnazione dell’avviso alla società e al socio a ristretta base partecipativa sono autonomi. Ma è altrettanto vero, sostengono gli Ermellini “che, per poter procedere all’imputazione al socio del reddito presumibilmente ricavato dalla società, il giudice ha l’onere di accertare che il reddito societario è stato effettivamente prodotto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9519 del 22/04/2009; id. n. 29605 del 29/12/2011)”.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza