Sanzioni riportate nella cartella esattoriale non opposta: si prescrivono nel termine breve di 5 anni (Ordinanza del 20/06/2016 n. 12715 – Corte di Cassazione)

Share

Secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le sanzioni tributarie e gli interessi che derivano da una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione si prescrivono in cinque anni, decorrenti dalla notifica dell’atto esattoriale.

Un cartella esattoriale non opposta non è equiparabile ad una sentenza passata in giudicato che si prescrive nel termine di 10 anni per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. , che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20.06.2016, n. 12715).

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza