
30 Set Riscossione: notifica nulla se nelle mani di persona di famiglia in luogo diverso dall’abitazione del destinatario (Sentenza del 16/09/2016 n. 18202 – Corte di Cassazione)
La Corte di Cassazione, ha da tempo chiarito che, quando la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario, giusta il disposto dell’art. 139 c.p.c. , commi 1 e 2, va ricercato nel comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l’atto va consegnato a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda.
“Ne consegue che il presupposto per l’esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l’atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla” (Cass. n. 3445 del 1996). La notificazione dell’atto mediante consegna al familiare del destinatario, infatti, è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell’art. 139 c.p.c. , comma 2, solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare (cfr. Cass. n. 18989 del 2015).

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