Riscossione anticipata: illegittimo il ruolo straordinario se non motivato ( Cass. Ord. del 6 aprile 2021, n. n. 9212)

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Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava una cartella di pagamento, poi impugnata, relativa ad omesso versamento di imposte, emessa ai sensi degli artt. 36- bis, comma 2-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis, comma 2-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. liquidazione anticipata), relativa all’Ires ed all’Iva dell’anno d’imposta dell’esercizio 2010.

La CTP di Cosenza accoglieva il ricorso, sul presupposto della mancanza di motivazione in ordine al pericolo per la riscossione e la CTR della Calabria, con la sentenza n. 357/01/2019, depositata il 18 febbraio 2019, rigettava l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che la cartella impugnata fosse priva di motivazione relativamente alla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, ai fini dell’emissione del ruolo straordinario di cui all’art. 11, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non potendo tale presupposto identificarsi meramente nell’omesso versamento di imposte di rilevanti importi.

Anche la Corte di Cassazione, adita dall’ufficio,  avallava quanto deciso dai giudici di medito.

Gli Ermellini, con l’ordinanza del 06.04.2021, n. 9212,  hanno difatti stabilito che “La gravità delle violazioni accertate per Ires e Iva non rappresenta di per sé il pericolo per la riscossione che giustifica l’adozione della liquidazione anticipata. La valutazione della sussistenza di un “fondato pericolo per la riscossione” spetta all’amministrazione finanziaria, ma la stessa deve, sia pur sinteticamente, esplicitare le ragioni della scelta”

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza