Rideterminazione classamento Lecce necessita di motivazione. Sentenza del 24/06/2013 n. 536 – Comm. Trib. Prov. Lecce – Sezione/Collegio 4

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Sentenza del 24/06/2013 n. 536 – Comm. Trib. Prov. Lecce – Sezione/Collegio 4 Intitolazione: Accertamento – Avviso di accertamento – Catasto – Rideterminazione del classamento ed attribuzione della nuova rendita catastale – Motivazione – Necessità – Contenuti. Accertamento – Avviso di accertamento – Catasto – Rideterminazione del classamento ed attribuzione della nuova rendita catastale – Attribuzione indiscriminata a tutte le unità immobiliari comprese nelle microzone interessate di una classe di merito superiore rispetto a quella in precedenza attribuita – Illegittimità dell’avviso – Sussiste.

Accertamento – Avviso di accertamento – Motivazione – Carenza – Integrazione in sede contenziosa – Insussistenza. Massima: La motivazione costituisce elemento centrale e qualificante degli atti impositivi, attraverso il quale l’Amministrazione rende palese il ragionamento (i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche) in base al quale è stata indotta ad adottare il provvedimento amministrativo e a dargli un determinato contenuto, nonché ad indicare gli specifici elementi probatori su cui si fonda. La motivazione non può risolversi in una mera elencazione di norme astrattamente applicabili, ma impone di procedere alla enunciazione degli elementi probatori specifici, in modo da consentire al contribuente anche il controllo sull’attività istruttoria e sulle modalità di formazione del convincimento dell’Ufficio. Ne deriva che in tema di estimo catastale non è sufficiente che l’avviso di accertamento riporti la mera indicazione della nuova classe e che richiami genericamente gli interventi dell’Amministrazione comunale diretti alla riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano della zona in cui ricade l’immobile del contribuente, ma è necessario che esso porti a conoscenza del contribuente le modalità di rilevazione dei valori medi, gli atti di trasferimento monitorati e rilevati, la metodologia, la bontà dei sistemi di rilevazione, la specifica menzione dei rapporti e del relativo scostamento. L’art. 61 de d.p.r. n. 1142/49 impone la necessità di un confronto delle unità immobiliari da riclassare con le unità tipo, ai fini del collocamento nelle categorie e classi prestabilite per zone censuarie e sull’Ufficio grava l’assolvimento del suddetto onere probatorio. Ne deriva che è illegittimo l’avviso di accertamento relativo alla rideterminazione del classamento ed alla attribuzione della nuova rendita catastale, qualora l’Agenzia si limiti ad attribuire indiscriminatamente a tutte le unità immobiliari comprese nelle microzone interessate una classe di merito superiore rispetto a quella in precedenza attribuita. Non è possibile rimediare alla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento – che tende anche a delimitare la materia del contendere nel successivo ed eventuale giudizio – offrendo più dettagliati elementi in fatto ed in diritto nelle controdeduzioni depositate in sede contenziosa, in quanto il processo tributario è diretto ad accertare la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria sulla base dell’atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati ed entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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