Redditometro nullo se non motivato

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La C.T.R. di Genova, con la sentenza n. 53, pronunciata l’11.03.2013, richiamando la Cassazione, sentenze n.ri 13259 del 2011, e n. 26636 del 2009, affronta la questione della nullità dell’accertamento da redditometro per difetto di motivazione.

In particolare, i giudici di Genova stabiliscono che “L’accertamento basato sul redditometro fa parte degli accertamenti cosiddetti “standardízzati”come gli studi di settore, e il risultato dello standard, dato dal redditometro,deve essere corretto nel corso del contraddittorio, in modo da fotografare la reale e specifica situazione del contribuente. Tale procedura standardizzata costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati ma procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare con il contribuente, esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte e condiziona la congruità della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano stati disattesi”.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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