Redditometro: nullo se impostato su astrattismi

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La Commissione Tributaria di Bari, con la sentenza n. 146/2013, ha annullato un accertamento sintetico di un presunto reddito. L’uomo a cui era stato notificato un accertamento da  redditometro, in quanto proprietario di due automobili e due abitazioni, è riuscito a convicere i giudici i quali hanno accolto il suo ricorso sostenendo che  le spese per queste proprietà venivano sostenute dalla pensione della moglie e da interessi sui risparmi investiti in titoli di credito.

I giudici baresi  considerano  il redditometro una presunzione semplice che molto spesso, come nel caso di specie, rischia di tradursi in un sospetto o pregiudizio. In effetti, secondo i Giudici Baresi determinare il reddito mediante presunzioni standardizzate può far cadere in errore: la situazione personale può essere diversa da quella sinteticamente immaginata dal Fisco e va valutata in concreto.  Concretezza che  manca nel redditometro, impostato su meri astrattismi.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza