Redditometro: non solo illegittimo ma anche nullo per carenza di potere

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Il nuovo redditometro sembrerebbe non soltanto illegittimo ma radicalmente nullo per carenza di potere ai sensi dell’art. 21 septies della legge 241/1990. Lo ha dichiarato infatti il tribunale di Napoli con la tanto chiacchierata sentenza n. 10508/2013 del 24/09/2013.

Tale sentenza è stata pronunciata a seguito del ricorso presentato da un contribuente che aveva intentato un ricorso preventivo all’Agenzia delle Entrate e il giudice, accogliendo la richiesta, ha ordinato all’Agenzia di sospendere ogni attività ispettiva e di distruggere tutte le informazioni eventualmente raccolte in precedenza. Si precisa che viene stabilita la competenza del Tribunale ordinario e non della Comissione Tributaria  in quando la controversia insorta aveva in gioco il diritto alla riservatezza, valore di rango costituzionale.
Secondo il giudice di Napoli i  profili di illegittimità riscontrati sono molteplici.
In primo luogo: relativamente all’utilizzo delle spese sostenute dal contribuente ai fini accertativi il tribunale ha ritenuto che tale circostanza “priva del diritto ad avere una vita privata … senza dovere subire intrusioni anche su aspetti delicatissimi quali la spesa farmaceutica, l’educazione della prole e della propria vita sessuale”.
In secondo luogo: per quanto concerne l’utilizzo delle spese medie statistiche il tribunale giustamente rileva che “l’attività dell’ISTAT non ha nulla a che vedere con la specificità della materia tributaria”.
Infine perplessità sorgono con riguardo alla classificazione dei contribuenti: il giudice osserva che l’art. 38 del DPR 600/73 si riferisce a singoli soggetti mentre il DM sul redditometro “del tutto autonomamente opera una differenziazione di tipologie familiari”.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza