Rateizzazione: non costituisce acquiescenza ( Trib. Sciacca, sent. del 22 agosto, n. 362)

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La richiesta di rateizzazione del debito non costituisce atto di riconoscimento del credito vantato dall’Agente della Riscossione e non risulta dunque idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.  Il tribunale di Sciacca, con la sentenza del 22 agosto, n. 362, richiamando quanto statuito dalla Corte di Cassazione, ha sentenziato, dando ragione ad un contribuente, che la domanda di rateizzazione, in tema di obbligazione tributarie, non costituisce acquiescenza. La Suprema Corte di Cassazione, con alcune sentenze richiamate dal Tribunale di Sciacca, ha difatti espresso il seguente principio stabilendo che ” Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente tenuto al pagamento del tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, quando non sia espressione di una rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Ne consegue che la domanda di rateizzazione non costituisce acquiescenza”( Cass.n. 2463 del 1975, Cass. n. 3347 del 2017, Cass. n. 14945 del 2018).

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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