Rateizzare un debito non comporta acquiescenza

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Rateizzare un debito non comporta acquiescenza allo stesso. La sottoscrizione di un’istanza di rateizzazione, in effetti, non fa venir meno l’interesse alla decisione di un ricorso proposto avverso un atto di riscossione.

Il principio già stabilito dalla Cassazione (Cass., I, 5 novembre 1981, n.5822) è stato ribadito dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sez, staccata di Catania, con sentenza n.652/34/16 del 17.02.2016. La sottoscrizione di un’istanza di rateizzazione non configura dunque un riconoscimento di un debito tributario ma soltanto l’impegno di pagare l’imposta secondo la rateizzazione stabilita.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza