Ordinanza-ingiunzione nulla per mancata prova della notifica dell’atto presupposto

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L’ordinanza-ingiunzione è da considerarsi nulla se non viene fornita prova della corretta notifica dei verbali in essa richiamati.E’ quanto emerge dalla sentenza n. 523/2012 del G.D.P. di Nardò Dott.ssa Cerfeda che all’udienza del 17.09.12 ha annullato un’ordinanza ingiunzione di Euro 1032,00 scaturente dalla notifica di due verbali di accertamento conseguenti al mancato pagamento di due assegni emessi per difetto di provvista.Il ricorrente, rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Pierri,eccepisce la nullità dell’ordinanza-ingiunzione perchè non preceduta dalla notifica dei verbali di accertamento in essa richiamati.

L’Avv. Pierri allega al proprio ricorso, a supporto,la sentenza della Corte di Cassazione del 2008 n. 5791 con cui viene affermato che l’omessa notificazione dell’atto presupposto non può che comportare la nullità dell’atto consequenziale collegato. Una mancata notifica dell’atto prodromico, non consente un corretto procedimento di formazione della pretesa.Infatti,sostiene la Suprema Corte, affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un’intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.Nel caso de quo gli avvisi di accertamento, atti presupposto della contestata ordinanza-ingiunzione non sono stati notificati.  Nè la Prefettura ha dato prova del contrario allegando documentazione pertinente. L’amministrazione opposta, versando in atti solo copie fotostatiche, non ha fornito la prova dell’avviso di deposito da recapitarsi al ricorrente opponente, con la conseguente inesistenza della notifica e dei verbali. Pertanto, in relazione ai richiamati atti inesistenti,l’ordinanza impugnata veniva annullata.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza