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24 Feb Opposizione a decreto ingiuntivo: l’eccezione di incompetenza territoriale rimette in discussione l’accertamento del credito
L’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la rimessione della stessa al giudice competente.
Ai sensi dell’art. 38 c. 2 c.p.c., la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
E’impostante evidenziare però che ciò che trasmiga al giudice ad quem non è più propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio ( Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 14075/1999).
Ciò significa che l’opposizione ” trasmigrata” ad altro giudice non è più propriamente un’opposizione ma si trasforma in un giudizio ordinario di cognizione che comporta un esame autonomo della controversia sull’accertamento del credito indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
![Avv. Marina Pierri](https://www.avvocatopierri.it/wp-content/uploads/2020/09/marina_avv.png)
Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
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