Opposizione a decreto ingiuntivo: l’eccezione di incompetenza territoriale rimette in discussione l’accertamento del credito

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L’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la rimessione della stessa al giudice competente.
Ai sensi dell’art. 38 c. 2 c.p.c., la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
E’impostante evidenziare però che ciò che trasmiga al giudice ad quem non è più propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio ( Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 14075/1999).
Ciò significa che l’opposizione ” trasmigrata” ad altro giudice non è più propriamente un’opposizione ma si trasforma in un giudizio ordinario di cognizione che comporta un esame autonomo della controversia sull’accertamento del credito indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza