Notifica dell’accertamento a destinatario irreperibile: nullità senza la prova delle formalità prescritte ( Cass., sent. dell’08.02.2022, n. 3878)

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Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria Regionale della Puglia confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato una cartella di pagamento che conseguiva ad un accertamento di cui un contribuente contestava la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

Gli Ermellini, con la sentenza dell’08.02.2022, n. 3878, respingevano il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate in quanto non veniva fornita prova del compimento di tutte le formalità necessarie per il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

Si legge, nel testo della sopraccitata sentenza, che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 c.p.c.. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato art. 60, lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo conosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune” (cfr. Cass. N. 25436, n. 22796, n. 23332 del 2015, n. 24260 del 2014 e 1440 del 2013)”.

“In tali casi qualora il messo notificatore riscontri l’irreperibilità del contribuente presso la sua residenza anagrafica, deve effettuare il deposito presso la casa comunale ed inviare raccomandata con avviso di ricevimento ( c.d. raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c.) in relazione alla quale è stato più volte affermato che “In tema di notificazione dell’accertamento tributario, qualora la notificazione  sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’articolo 140 c.p.c., ai fini della prova  dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex articolo 140 c.p.c. può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo, ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica”. ( vedi Cass n. 21132 del 2009 e Cass. N. 25985 del 2014)”.

Nel caso in esame non veniva fornita prova della suddetta raccomandata informativa, quindi, non veniva provato il perfezionamento della notifica che doveva considerarsi nulla.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza