Notifica con posta privata: in alcuni casi è inesistente ( CTR Sicilia, sent. del 23.11.2020, n. 6737)

Share

Con l’abrogazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) del D.LGS. n. 261/1999, per effetto dell’art. 1, comma 57, lett. b) L. 124/2017, si è avuta, con decorrenza 10.09.2017, la soppressione dell’attribuzione in via esclusiva a Poste Italiane spa di tutti i servizi inerenti la notificazione di atti giudiziari.
Ciò significa che la notifica ed il deposito di atti affidata ad un corriere di posta privata, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina e del rilascio delle previste licenze individuali, è inesistente e non suscettibile di sanatoria per avvenuta costituzione in giudizio di parte resistente.
In tale senso degna di nota è la sentenza del 23.11.2020, n. 6737 della CTR per la Sicilia.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza