Non è valida la notifica dell’accertamento a società cancellata (Sentenza del 22/10/2018 n. 1118 – Comm. Trib. Reg. per il Veneto)

Share

In materia di notificazione dell’atto impositivo alla società cancellata dal Registro delle Imprese e, dunque, estinta alla stregua del disposto dell’art. 2495 cod. civ. devono ritenersi valide le sole notificazioni agli ex soci, che succedono nei rapporti obbligatori del soggetto estinto e ne rispondono, senza ingiusto sacrificio dei diritti dei creditori sociali, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione oppure illimitatamente, se già soci illimitatamente responsabili, nonché al già liquidatore ritenuto colpevole.

Pertanto, è inefficace la notificazione all’ex legale rappresentante della società estinta dell’atto impositivo, che accerti il maggior reddito prodotto da quest’ultima società, nella specie quale presupposto per ulteriori atti impositivi a carico dei soci, giusta la ristretta compagine sociale.Tanto viene stabilito dalla sentenza del 22/10/2018 n. 1118 – Comm. Trib. Reg. per il Veneto.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza