Niente Irap negli studi “familiari”

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Niente Irap per lo studio professionale “familiare”. Si intende per studio familiare quello i cui associati siano due coniugi oppure padre e figlia. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 27 febbraio 2014, n. 4663.

I giudici del Palazzaccio, confermando l’orientamento dei giudici di merito, hanno rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sostenendo che la “presuntio hominis”che costituisce indizio dell’esistenza di una organizzazione stabile in uno studio associato, rilevante, quindi, ai fini Irap, può essere superata nel caso di uno studio “familiare” se non ci sono spese per personale dipendente, come nel caso in esame.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza