Multa per guida in presenza di fermo: illegittima se manca la colpa ( GDP Lecce n. 4757/2025)

Share

Un automobilista riceveva notifica di un verbale per violazione dell’art. 214, comma 8, C.d.S., in quanto sorpreso a circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo (di natura fiscale).
Il proprietario del veicolo impugnava la sanzione sostenendo di non essere a conoscenza del fermo, mai notificatogli. In giudizio, infatti, non è stato possibile accertare né la natura del fermo amministrativo né la sua effettiva iscrizione al PRA, a causa della mancata produzione documentale da parte della Pubblica Amministrazione. Il Giudice di Pace di Lecce, con sentenza n. 4757/2025, ha accolto il ricorso in quanto ha rilevato l’assenza dell’elemento soggettivo (colpa/dolo) in capo al ricorrente, che non aveva ricevuto alcuna notifica del provvedimento di fermo né del conseguente divieto di circolazione. Ha annullato il verbale impugnato, condannando la parte resistente anche alle spese di lite. In assenza di prova della notifica del provvedimento di fermo e quindi della conoscenza, da parte del proprietario, del divieto di circolazione, non è infatti configurabile la violazione dell’art. 214, comma 8, C.d.S.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza