Misure cautelari autorizzate dal giudice: necessaria un’adeguata motivazione (Sentenza del 31/07/2015 n. 1755 – Comm. Trib. Reg. per la Puglia Sezione/Collegio 23)

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La C.T.R. per la Puglia, Sezione/Collegio 23, con la sentenza del 31.07.2015, n. 1755 accoglie l’appello di una società in materia di provvedimento cautelare ai sensi dell’art.22, d.lgs 472/1997 e l’autorizzazione a iscrivere ipoteca legale sui beni immobili, nonché il sequestro conservativo su beni mobili.

In particolare, si legge nella sentenza che il provvedimento del giudice che autorizzi l’Ufficio ad iscrivere ipoteca legale e/o a procedere a sequestro conservativo deve essere adeguatamente motivato in relazione ai requisiti legali richiesti. Con riferimento al “fumus boni juris”, nel caso in cui la concessione della misura possa produrre effetti dirompenti sull’attività del contribuente, è da ritenersi inadeguata la semplice osservazione che la pretesa dell”Ufficio si basi sull’apparente fondamento del buon diritto, essendo necessaria una sufficiente analisi preliminare nel merito delle questioni sollevate. Per quanto attiene al “periculum in mora”, inoltre, il richiamo alla mera sproporzione tra il patrimonio del contribuente e l”ammontare della pretesa creditoria non può costituire di per sé elemento sufficiente su cui basare la concessione della misura, ma è necessario che sussista il fondato timore ( la cui prova incombe sull’Ufficio) che il contribuente disperda il proprio patrimonio, mettendo a rischio il credito vantato dall’erario.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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