La notifica nelle mani dell’amica è nulla

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La notifica di un atto va effettuata direttamente nelle mani di familiari o addetti all’abitazione. E’ invece nulla la notifica effettuata nelle mani di chi si qualifica semplicemente come “amica” del contribuente. Lo stabiliscono i giudici della C.T.R. di Firenze con la sentenza n. 54/8/12 del 4 maggio 2012.

In effetti, i giudici motivano la loro decisione richiamando l’articolo 139 c.p.c. in cui vengono individuate le persone alle quali l’atto da notificare può essere consegnato presso la residenza del destinatario. Queste sono:  le persone di famiglia, addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, e in secondo luogo il portiere ed il vicino di casa che accetti di ricevere l’atto. Non è dunque previsto che tra i soggetti abilitati a ricevere l’atto che deve essere notificato vi sia semplicemente “un’amica”del contribuente. In effetti, “la mera relazione di amicizia non è sembrata al legislatore elemento di collegamento sufficiente per assicurare che l’atto pervenga al destinatario, seppure l’amicizia fosse riferibile ad un convivente o ad un vicino, condizioni queste che nella relazione di notificazione non vengono indicate”.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza