Indirizzo insufficiente sull’atto da notificare: notifica nulla ( CTR Lazio, sent. del 09.12.2020, n. 3896)

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E’ nulla la notifica della cartella di pagamento nel caso in cui il messo notificatore, nel constatare l’insufficienza dell’indirizzo del destinatario, in relazione alla residenza in un complesso edilizio costituito da più edifici, e dopo un riscontro anagrafico di conferma della residenza, provvede al deposito dell’atto presso la casa comunale ritenendo erroneamente sussistere un’irreperibilità assoluta. Tale nullità veniva stabilita dalla CTR per il Lazio, sent. del 09.12.2020, n. 3896.

Secondo di Giudici del Lazio,  tale modus operandi, non poteva essere ritenuto corretto, giacché la procedura per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta del destinatario presuppone che il medesimo non sia stato reperito nel luogo dell’esperito tentativo di notificazione – ad esempio perché sconosciuto o trasferito senza lasciare nuovo indirizzo – mentre nel caso in esame l’infruttuosità della notificazione era riconducibile all’incompletezza dell’indirizzo.

Nel caso in esame, dalla documentazione relativa alla notificazione di cui trattasi – e, in particolare la certificazione anagrafica acquisita dal messo era dato rilevare che l’indirizzo indicato sull’atto da notificare era in effetti, manchevole della specificazione del numero di palazzina e di scala (il destinatario, risiedeva in un complesso edilizio costituito da più edifìci, per cui erano necessarie ulteriori, indicazioni per l’effettiva reperibilità).

Il messo notificatore, avendo acquisito il completo indirizzo di residenza del destinatario tramite l’accertamento anagrafico, era certamente in condizioni, usando l’ordinaria diligenza, di procedere alla notificazione dell’atto al destinatario (per la ritenuta invalidità della notificazione in tale fattispecie, si veda, specificamente, Cass., Sez. 1, sent. n. 11360 del 30/05/2005, in C.e.d. Cass., rv. 583538-01).

Conseguentemente, il mancato reperimento del notificando fu dovuto all’incompletezza dell’indirizzo, o a un insufficiente verifica, da parte del messo, del nominativo sui citofoni all’ingresso del comprensorio, sicché non vi erano i presupposti per ravvisare un’irreperibilità assoluta. La cartella è stata dunque annullata per difetto di notifica.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza