Indebito Inps: non è ripetibile senza il dolo

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La Corte di Cassazione in più occasioni ha affermato che non si devono restituire le somme indebitamente percepite e richieste dall’Inps nel caso in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente.
In un caso deciso dalla Corte di Appello di Napoli veniva accolto l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza che aveva dato ragione ad  un pensionato che chiedeva accertarsi il diritto a non restituire le somme indebitamente percepite e richieste dall’ente previdenziale in relazione ad una prestazione assistenziale (assegno sociale) per superamento dei limiti reddituali.

La Corte di Appello sosteneva che per l’indebito assistenziale valesse la regola generale prevista dal codice civile all’articolo 2033 c.c. e cioè della possibilità di richiedere la restituzione dell’indebito. Nel caso di specie l’appellato godeva della prestazione assistenziale della pensione AS e successivamente a seguito della morte della moglie anche della pensione di reversibilità; ciò aveva comportato il superamento della soglia di reddito e la decurtazione della pensione AS .
Il pensionato proponeva ricorso in Cassazione  riuscendo a ribaltare la sentenza dei giudici di seconde cure.
Gli Ermellini, con l’ordinanza del 25 giugno 2020, n. 12608, accolgono il ricorso del pensionato sostenendo che “le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l’indebito dovendosi tutelare l’affidamento dell’accipiens, non potendosi applicare l’art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’INPS già conosce o ha l’onere di conoscere”.”Nel settore della previdenza e dell’assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” .
Si può dunque concludere che l’indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza