Imposte sui redditi: ammissibile il ricorso al fine di ottenere un celere rimborso ( Sent. CTR marche del 22.09.2020, n. 555)

Share

In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento ma deve solo attendere che l’amministrazione finanziaria eserciti, sui dati in dichiarazione, il potere-dovere di controllo, secondo la procedura di liquidazione delle imposte prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione.
Una volta che il credito si sia consolidato – attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica -,l’amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso”. Dunque non è necessaria l’istanza di rimborso per determinare il silenzio rifiuto della amministrazione quando siano decorsi i termini per la liquidazione, ex articolo 36-bis d.P.R. n. 600/1973, e quello per l’accertamento ex articolo 43 del medesimo decreto.

“Questo non significa però che il contribuente non possa proporre il ricorso previsto dagli articoli 18 e 19 del d.lgs. n. 546/1992, al fine di ottenere il rimborso del credito indicato nella dichiarazione. Se si fosse di contrario avviso si dovrebbe ravvisare un conflitto di tali norme con l’articolo 113 della Costituzione, che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa. Dunque, il fatto che il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi non possa rientrare nelle ipotesi di silenzio-rifiuto previste dall’articolo 38 primo e secondo comma del d.P.R. n. 602/1973, non significa affatto che il silenzio-rifiuto non possa risultare in altro modo ed in particolare, dalla mancata liquidazione del credito di imposta nei termini previsti dall’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Infatti l’articolo 19, lettera g) del d.lgs. n. 546/1992 considera impugnabile «il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti», concetto ben ampio e non strettamente correlato al procedimento descritto nell’articolo 38 del d.P.R. n. 602/1973 che, peraltro, assoggetta l’istanza di rimborso a termini di decadenza non suscettibili di estensione all’ipotesi di rimborso di credito risultante dalla dichiarazione”. ( In tal senso sent. CTR marche, sent. 22.09.2020, n. 555).

Infatti, sostengono i giudici marchigiani, in questo caso l’istanza di rimborso viene formulata con la stessa dichiarazione dei redditi da cui risulta il credito d’imposta. Principi confermati da altra sentenza della stessa sezione della Corte di Cassazione, numero 3718 in data 14 gennaio 2005.

In buona sostanza per i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis, gli uffici dovranno provvedere entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo ad effettuare i rimborsi eventualmente spettanti in base ad essa ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/1973.

Va da sé che, come precisato dalla Corte di Cassazione richiamata dalla CTR per Marche, sent. del 22.09.2020, n. 555, che il credito risultante dalla dichiarazione è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento anche implicito del credito stesso, ovvero dalla scadenza dei termini per la comunicazione di una liquidazione della dichiarazione con esito diverso da quello prospettato dal contribuente o, in mancanza di questa, dalla scadenza del termine per la notifica dell’avviso di accertamento.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza