Il contribuente può chiedere il risarcimento dei danni

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Chiunque si ritenga leso dall’azione esecutiva  intrapresa dall’Agente della Riscossione può intraprendere un’azione per il risarcimento dei danni, prevista dall’art. 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’esecutato-attore, deve provare di aver subito un danno ingiusto che deriva, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento doloso o colposo dell’agente di riscossione ed il danno deve consistere nella lesione del diritto del debitore all’integrità del proprio patrimonio, sotto forma di danno emergente o di lucro cessante.

Alla luce di tali considerazioni, il contribuente, in presenza di un atto illegittimo, identificabile con l’iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili registrati o il pignoramento di crediti preso terzi posti in essere senza alcun diritto potrà  agire sia per l’annullamento o la sospensione della procedura in Commissione Tributaria che per il risarcimento del danno da richiedere con un’apposita azione da proprorre davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza