Fatture soggettivamente inesistenti: la buona fede assolve il contribuente ( Cass. del 02.04.2020, n. 7647)

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Nel caso in cui il Fisco contesti al contribuente di aver emesso fatture soggettivamente inesistenti l’onere della prova è a carico dell’Ufficio. L’agenzia delle Entrate deve dimostrare che il soggetto che emette fattura non è quello reale. Deve anche dimostrare che il contribuente era in mala fede, quindi, la consapevolezza della frode, soprattutto quando i pagamenti siano avvenuti con mezzi tracciabili e i prezzi siano in linea con il mercato. In ogni caso il contribuente può essere assolto provando la sua buona fede confutando quanto sostenuto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. In tal senso la sentenza del 02.04.2020, n. 7647 della Corte di Cassazione.

 

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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