Esterovestizione: nullo l’accertamento senza prove

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I giudici della C.T.P. di Roma, con la sentenza 1694/41/14 del 3 febbraio scorso,  si sono espressi su un caso di “esterovestizione”.

Si intende per “esterovestizione” la fittizia localizzazione della residenza fiscale all’estero, al solo fine di godere di un regime fiscale più favorevole rispetto a quello nazionale. Sostengono i giudici di Roma, con la sentenza sopra citata, che l’avviso di accertamento basato  sulla “esterovestizione”è nullo se l’ufficio non riesca a dimostrare che la società accertata si sia trasferita in un Paese estero dove non svolga alcuna attività economica e quindi goda di un regime fiscale più favorevole.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza