14 Ott Ecotassa: nullo l’accertamento che contrasta con la normativa europea ( CGT Napoli ed Avellino 2025)
Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per l’omesso versamento della c.d. Ecotassa di cui all’art. 1, co. 1042/1046 bis L. 145/2018 inerente ad un’auto comprata ed immatricolata in Italia in data 27.06.2019, ma già immatricolata, per la prima volta, in Germania in data 27/01/2014 con altra targa.
Il co. 1042 della L. 145/2018 statuisce : “ A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella…”. L’art. 1, co 1043 L. 145/2018 prevede invece che l’imposta sarebbe dovuta anche da chi immatricola in Italia un veicolo M1 usato già immatricolato in un altro Stato, non essendo prevista un’analoga imposta per le auto acquistate nel territorio nazionale.
Orbene, la normativa nazionale contrasterebbe con l’art. 110 TFUE che, a sua volta, prevede che : “Nessuno stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente ai prodotti nazionali similari”.
Inoltre, nessuno stato membro applica ai prodotti degli stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
Sarebbe in sostanza violato il principio di non discriminazione non essendo stato previsto un analogo tributo per le auto usate acquistate, o già in circolazione, nel territorio nazionale.
L’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate, ossia che le disposizioni di cui sopra sono state emanate con l’intento di dare all’imposta uno scopo disincentivante all’acquisto di ulteriori veicoli inquinanti che potessero circolare sul territorio italiano, aggiungendosi a quelli già in circolazione rispetto alla data del 1° marzo 2019, appare in contrasto con l’art. 110 TFUE.
La normativa nazionale deve dunque essere disapplicata a favore di quella europea di grado superiore alla quale le norme nazionali devono adeguarsi.
In tal senso le recentissime sentenze della CGT di Napoli, depositata il 30.05.2025 e della CGT di Avellino, depositata l’11.06.2025 che hanno annullato due accertamenti Ecotassa in quanto contrastanti con la normativa europea.

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