Donazione ai figli e successiva vendita: nessun fenomeno elusivo (Cassazione del 26.11.2020, n. 26947)

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Gli avvisi di accertamento notificati, per presunta violazione dell’art. 37, comma 3 del DPR n. 917 del 1986, a seguito della donazione di unità immobiliari da genitori a figli e successiva alienazione a terzi sono infondati, devono essere annullati. Tali donazioni con successiva vendita non hanno natura elusiva.

La natura elusiva deve essere esclusa soprattutto se si considera la donazione e la successiva alienazione come un’operazione di pianificazione del patrimonio familiare, a maggior ragione nel caso in cui la successiva vendita abbia realizzato una plusvalenza.

Nel caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini due genitori avevano donato unità immobiliari ai loro figli che poi dopo qualche mese hanno venduto a società terze ad un prezzo maggiorato rispetto al valore degli immobili donati, generando dunque una plusvalenza.

I donatari, dunque, non erano stati esentati dalla tassazione ma avevano assoggettato ad essa la differenza tra il valore della donazione e i corrispettivi percepiti pagando una plusvalenza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26.11.26947, non ha ritenuto, che l’operazione della donazione con successiva vendita a terzi integrasse gli estremi di un comportamento abusivo finalizzato ad ottenere risparmi di imposta.

Invero, per la Corte di Cassazione (Cass.n. 5155/2016, poi richiamata dalle recenti Cass., sez. 5, 5 dicembre 2019, n. 31772; Cass., sez. 5, 2 marzo 2020, n. 5644; Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30404) integra gli estremi del comportamento abusivo quell’operazione economica che tenuto conto sia della volontà delle parti implicate, sia del contesto fattuale e giuridico – ponga quale elemento predominante e assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale se quelle operazioni possono spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta (Cass., 10 dicembre 2014, n. 25972).

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza