Dichiarazione dei redditi: Non vi è omessa dichiarazione senza obbligo di presentazione

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L’Ufficio notificava al contribuente, che per l’anno d’imposta 2006 aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale, avviso di accertamento con cui rilevava che il contribuente, parte di un contratto di compravendita di terreno, aveva corrisposto l’imposta sostitutiva del 12,50% sulla plusvalenza dichiarata nell’atto in euro 14.825,00, anziché in euro 37.482,64, con conseguente mancata dichiarazione della plusvalenza per euro 22.657,64, non assoggettata a tassazione.

 Il contribuente impugnava l’avviso facendo presente di avere scelto, come bene espresso nell’atto notarile, di pagare in quella sede la plusvalenza, proprio al fine di evitare la presentazione della dichiarazione dei redditi. Faceva altresì presente la decadenza dell’ufficio dal potere accertativo, essendo, la notifica dell’ufficio, intervenuta decorsi cinque anni dall’atto. Il contribuente, vinceva sia in primo che in secondo grado. Secondo la CTR della Lombardia, sent. del 22.03.2016, n. 1648, difatti, l’obbligo della dichiarazione sussiste solo laddove, il contribuente abbia l’obbligo di presentarla, con la conseguenza che, se tale obbligo non esiste, la dichiarazione non può ritenersi omessa ed i termini per la rettifica, da parte dell’ufficio, sono di quattro anni e non di cinque. 

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza