Delibere comunali Imu retroattive: illegittimità delle sanzioni ( Corte di Giustizia tributaria di Viterbo, n. 189/2023)

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I valori delle aree edificabili per determinare l’Imu possono essere deliberati con effetto retroattivo, purchè ciò avvenga nei limiti stabiliti da norme di legge. Ai contribuenti, però, non possono essere irrogate le sanzioni se i valori sono stati approvati successivamente rispetto a quando hanno commesso la violazione.

In un caso, una ricorrente che aveva impugnato un accertamento Imu, aveva eccepito l’illegittimità della sanzione per omessa denuncia irrogata nell’avviso di accertamento per violazione del principio di legalità ex art. 3 D.Lgs. n. 472/1997 e per carenza del requisito della colpevolezza ex art. 5 D.Lgs. n. 472/1997. Secondo la prospettazione della parte ricorrente, infatti, la sanzione per omessa denuncia irrogata nell’atto impugnato era illegittima in quanto irrogata su valori approvati successivamente rispetto al momento in cui la condotta omissiva è stata posta in essere e ciò in violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997.

Orbene tali censure sono state considerate fondate dalla Corte di Giustizia tributaria di Viterbo, n. 189/2023 che richiama la sentenza della CTP di Viterbo n. 22 dell’11 gennaio 2022. Si legge in detta sentenza “Rileva il Collegio come seppure risulti possibile per il Comune l’aggiornamento periodico dei valori venali delle aree fabbricabili con effetti anche retroattivi, tuttavia, tale modifica non può costituire il presupposto per l’applicazione di una sanzione a carico dei soggetti che, al momento della condotta, non erano in grado di conoscere, in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceità della condotta omissiva o commissiva concretamente realizzata”.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza