Definizione accertamento: inesigibile la maggiore pretesa per le restanti annualità già oggetto di adesione ( Cass., 11.05.2021, n. 12372)

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Nella materia tributaria, l’assetto delle garanzie del contribuente è contenuto nella Legge n. 212 del 2000. Tale legge, al comma 1 dell’art. 10, pone il principio generale per il quale «I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede».
Orbene, “In tema di accertamento con adesione, è lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell’Ufficio che, dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità d’imposta, proceda, repentinamente, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati, all’emissione di avviso di accertamento per le restanti annualità nella versione originaria ante adesione, nonostante queste fossero state oggetto della proposta sottoscritta”.
“Pertanto in relazione al legittimo affidamento sulla regolare definizione della procedura di accertamento con adesione, è inesigibile la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti”.

In tale senso la recente sentenza della Corte di Cassazione dell’11/05/2021, n. 12372.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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