Controllo automatizzato: nulla la cartella non motivata

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Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/1973, del Modello Unico 2015, con cui era stato contestato l’omesso versamento dell’Irap dovuta a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione Irap per quell’anno.
Il contribuente in questione impugnava la detta cartella eccependo una serie di motivi di ricorso tra cui il difetto di motivazione.
Riteneva il ricorrente che la cartella notificata non chiariva le ragioni dell’iscrizione a ruolo e che Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto procedere mediante avviso di accertamento, se convinta delle proprie ragioni.
Si precisa che Agenzia delle Entrate può ricorrere alla procedura ex. art. 36 bis del DPR 600/1973, correggendo errori ed omissioni,  solo sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria.
I giudici di Lucca, con la sentenza della CTP di Lucca n. 810/2019, hanno ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento in quanto Agenzia delle Entrate aveva utilizzato impropriamente la procedura prevista dall’art. 36 bis del DPR 600/1973.
Nel caso di specie, simile procedura è stata usata impropriamente perchè, nessuna dichiarazione relativa all’irap, era stata effettuata per l’anno preso in esame  da Agenzia delle Entrate, sicchè nessun omesso versamento poteva essere contestato con la procedura semplificata ex. art. 36 bis.
Nè simile procedura, per l’anno di imposta in oggetto, poteva essere recuperata con la “nuova”motivazione introdotta in giudizio da parte resistente.

La cartella impugnata veniva annullata per difetto di motivazione.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza