Contribuente senza “colpa” non deve pagare le sanzioni dell’omesso versamento

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Non sembra inutile ricordare che la riconosciuta buona fede del contribuente esplica effetti limitatamente all’applicazione delle sanzioni, mentre i tributi rimangono a carico del contribuente che, pertanto, è tenuto alla loro corresponsione.

 In altre parole, l’assenza di un comportamento colposo, da parte del titolare del rapporto tributario, può  giustificare l’esclusione delle sanzioni, non incidendo però sugli altri obblighi. Questo, in sintesi, il principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza 8630 del 30 maggio 2012 richiamata dalla sentenza del 28/07/2015 n. 4406 – Comm. Trib. Reg. per il Lazio.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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