Conti correnti ante 2000: sì alla restituzione degli interessi anatocistici

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La Corte di Cassazione, con sentenza del 29.10.2020, n. 23853, si è espressa nel senso che, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, sono nulle.

E’, dunque, impraticabile il giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Ciò vuole dire che in tali contratti perchè sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della presente delibera ( Cass. 19 maggio 2020, n. 9140).
In conclusione, il correntista titolare di un conto corrente stipulato prima del 22 aprile 2000 se non ha sottoscritto un nuovo contratto che ha previsto la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi anatocistici.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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